Circolari

D.lgs. n. 276/2003 – Articolo 24, comma 4 – Obbligo di informativa in merito all’utilizzo di lavoratori somministrati e relative sanzioni

Circolare n° 61/2012 » 20.12.2012

Come noto, Circolare l’articolo 24, quarto comma, del d. lgs. n. 276/2003 dispone che l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

  1. il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
  2. ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Con disposizione introdotta dal decreto legislativo n. 24/2012 del 2 marzo u.s. è stato inoltre introdotto un comma 3bis all’articolo 18 del d. lgs. n. 276 citato, il quale prevede una sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.250 nel caso il datore di lavoro non effettui l’informativa di cui al precedente capoverso.

Al fine di meglio delineare i contorni di tale disposizione e della periodicità dell’obbligo, il Ministero del Lavoro ha emanato il 3 luglio 2012 la nota prot. n. 12187, con la quale ha chiarito i seguenti aspetti:

  •  riguardo la cadenza ogni dodici mesi” di cui alla lettera b), il riferimento viene interpretato dalla nota ministeriale nell’accezione di anno solare, coincidente con il periodo intercorrente tra ilgennaio ed il 31 dicembre di ogni anno; tuttavia, essendo in corso il primo periodo di applicazione dell’obbligo, è individuata una fase transitoria all’interno della quale vengono fatti rientrare solamente i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 24/2012) ed il 31 dicembre 2012;
  • la collocazione del termine finale dell’adempimento è invece prevista dal Ministero del Lavoro entro il 31 gennaio di ciascun anno in considerazione della circostanza che l’oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell’anno solare.

La prima scadenza è quindi fissata al 31 gennaio 2013, termine entro il quale le imprese utilizzatrici dovranno comunicare, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 6 aprile 2012 – 31 dicembre 2012, la durata degli stessi, il numero a la qualifica dei lavoratori interessati, al fine di evitare la sanzione pecuniaria di cui al comma 3bis dell’ar. 18 del d. lgs. n. 276/2003.

 Cordiali saluti.

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |  
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